Legge n. 219/2017 sul Biotestamento

Consenso informato, decisioni sul “fine vita”, divieto di accanimento terapeutico e diritto al rifiuto delle cure…
Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova Legge n. 219/2017 che introduce il Biotestamento in vigore dal 31.01.2018.

La nuova Legge sancisce, innanzitutto, all’art. 1, che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e fiducia tra il paziente e il medico che si basa sul consenso informato nel quale devono incontrarsi l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. La legge precisa che “ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.

Ogni persona capace di agire ha poi il diritto di rifiutare le cure e quindi di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Il paziente ha altresì il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso in precedenza prestato, anche se questo comporta l’interruzione del trattamento sanitario (comprese la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale) e il medico è in ogni caso tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo.

Il medico ha l’obbligo di adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento sanitario, garantendo sempre un’appropriata terapia del dolore e cure palliative ma è vietato l’accanimento terapeutico.

Con la nuova Legge vengono introdotte anche le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), mediante le quali “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte – può – esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. Attraverso le Dat, la persona indica anche un soggetto di fiducia che ne faccia le veci (fiduciario) e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Una nuova legge che, pur non legittimando forme di eutanasia e di suicidio assistito, mira a preservare la dignità della persona anche negli ultimi attimi di vita, garantendole una morte dignitosa e priva, per quanto possibile, di sofferenze.

Avv. Elisabetta Lazzari

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